Agevolato l’acquisto di immobili destinati agli occupanti di aree baraccate


Fornite le modalità di applicazione del regime agevolato di cui all’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022, n. 434).

L’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 (rubricato “Edilizia economica e popolare”), dispone che “gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. n. 865/1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge L’edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici è quella c.d. ” sovvenzionata”, ossia realizzata dai soggetti previsti nella legge n. 865 del 1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate.
È invece esclusa dall’agevolazione di cui all’art. 32:
– l’edilizia “convenzionata”, ovvero quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i comuni;
– l’edilizia “agevolata”, finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto.


In considerazione di quanto premesso, dato anche il tenore del cit. art. 32 che fa riferimento ad “atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale”, devono ritenersi inclusi nel perimetro agevolativo in esame anche gli atti di acquisto, da privati da parte dell’Agenzia, di immobili da destinare ad alloggi finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata.